Scheda di approfondimento N.3: Invalidità, cecità e sordità: definizioni e differenze

Invalidità, cecità e sordità: definizioni e differenze

Invalidità, cecità e sordità: definizioni e differenze

Le minorazioni civili sono condizioni invalidanti non derivanti da cause di guerra, di servizio o di lavoro. Esse sono:

  • invalidità civile
  • cecità civile
  • sordità civile

Le minorazioni civili esprimono una condizione distinta rispetto allo stato di handicap e danno luogo a riconoscimenti e benefici diversi.

È possibile che ci sia il riconoscimento di entrambe le condizioni (minorazione/i civile/i e stato di handicap), come di solo una di queste.

Minorazioni Civili : Definizioni 

Invalidità civile

Possono essere riconosciuti invalidi civili tutti coloro che sono affetti da una infermità di tipo fisico, psichico o sensoriale. Devono avere un’età ricompresa tra i 18 e i 67 anni.

Le infermità devono essere tali da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 e, dunque, riportare quantomeno una percentuale pari al 33,33%. Al di sotto di tale soglia percentuale non si è considerati invalidi e, dunque, non sono erogabili le prestazioni e/o le altre facilitazioni descritte qui di seguito.

A seconda del tipo di percentuale riconosciuta può sorgere il diritto a determinate agevolazioni fiscali, detrazioni e altro, fino al riconoscimento di specifiche erogazioni economiche per le invalidità di grado maggiore.

Vediamole tutte nel dettaglio.

  • Invalidità riconosciuta dal 34%: agevolazioni sull’acquisto di protesi e ausili
  • Invalidità riconosciuta dal 46%: anche diritto al collocamento mirato fino ai 55 anni
  • Invalidità riconosciuta dal 51%: anche diritto al congedo per cure
  • Invalidità riconosciuta dal 67%: anche esenzione dal ticket sanitario
  • Invalidità riconosciuta dal 74%: assegno mensile (€ 313,91 nel 2023)
  • Invalidità riconosciuta al 100%: pensione di inabilità civile (da € 313,91 a € 700,18 nel 2023)

Si rimanda all’articolo approfondimento Riconoscimenti economici per invalidità, cecità e sordità nel bambino per un esame più dettagliato degli ulteriori presupposti e caratteristiche dell’assegno mensile e della pensione di inabilità civile.

Invalidità civile per minori

Per i minorenni le minorazioni si valutano in relazione alla difficoltà persistente nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 L. 118/71), mentre non vengono attribuite percentuali di invalidità.

Cecità civile

Si distinguono:

cecità totale:

  • totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
  • mera percezione dell’ombra o luce o moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
  • residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%

cecità parziale: 

  • residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% (L. 138/2001)

Le condizioni di ipovisione grave, medio-grave e lieve, anch’esse previste dalla legge, non saranno qui descritte, posto che dette minorazioni non danno diritto a provvidenze economiche specifiche (possono eventualmente dar luogo al riconoscimento di invalidità civile e/o stato di handicap).

Sordità civile

Presuppone una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

La sordità deve essere: 

  1. pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore, se minore di anni 12
  2. pari o superiore a 75 dB dopo i 12 anni, purché sia dimostrabile l’insorgenza della sordità prima del compimento del dodicesimo anno. (L. 381/70). (Livelli di perdita uditiva inferiori possono dare luogo al riconoscimento dell’invalidità civile)

Stato di handicap

Presuppone una minorazione fisica e/o psichica che sia causa di difficoltà di apprendimento o relazione tale da determinare uno svantaggio sociale o emarginazione (art. 3 L. 104/92). 

L’handicap è considerato grave quando le minorazioni fisiche e/o psichiche siano tali da aver ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera della persona. (art. 3 comma 3 L. 104/92).

La distinzione assume particolare importanza in quanto lo stato di handicap grave dà luogo ad alcuni benefici aggiuntivi rispetto allo stato di handicap non grave. 

Differenze tra invalidità civile e stato di handicap

In questo contesto è importante sottolineare che invalidità civile e stato di handicap sono due concetti diversi che danno luogo a riconoscimenti diversi.

Le definizioni legislative di detti status possono sembrare simili, ma non lo sono e vanno tenute distinte.

L’invalidità civile valuta:

  • la riduzione della capacità lavorativa per il maggiorenne 
  • la difficoltà fisica e/o psichica a fare le stesse cose che fanno i coetanei normodotati per il minorenne

Viene accertata in base a criteri medico-legali.

Lo stato di handicap esprime invece la difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale di appartenenza a causa della propria minorazione fisica e/o psichica.

Viene accertato in base a criteri medico-sociali

Il riconoscimento dell’invalidità civile (e delle altre minorazioni civili) dà diritto a specifiche provvidenze economiche (e altri benefici) mentre lo status di handicap è la condizione per poter usufruire di varie agevolazioni, ma non di erogazioni di denaro. 

 

[Foto di Ivan Samkov]

 

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