Scheda di approfondimento N.4: Indennità e pensioni per minori invalidi, ciechi e sordi

Indennità e pensioni per minori invalidi, ciechi e sordi

Vediamo in questo articolo quali sono i riconoscimenti economici dovuti per la condizione di invalidità, cecità e sordità nel bambino.

Per le definizioni e le differenze tra le diverse condizioni, si rimanda all’articolo di approfondimento  Invalidità, cecità e sordità: definizioni e differenze

Provvidenze economiche invalidità civile

Al minore invalido civile possono essere riconosciute, alternativamente, le seguenti provvidenze economiche:

  1. Indennità di accompagnamento: L. 18/80 e L. 508/88
  2. Indennità di frequenza: L. 289/90

Vediamole di seguito nel dettaglio.

1 – Indennità di accompagnamento

  1. Viene concessa al minore che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua.
  2. Viene corrisposta per 12 mensilità
  3. È pari, per il 2023, ad € 527,16
  4. È indipendente dal reddito (personale del minore)
  5. È incompatibile con l’indennità di frequenza 
  6. È incompatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato 

2 – Indennità di frequenza

  1. Viene concessa al minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
  2. È subordinata alla frequenza continuativa o periodica presso centri diurni, centri ambulatoriali o scuole di ogni ordine e grado (compreso l’asilo nido) e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (va presentata idonea documentazione che lo attesti)
  3. È pari, per il 2023, ad € 313,91
  4. È subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari, per il 2023, ad € 5.391,88’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento
  5. È incompatibile con l’indennità di comunicazione

Provvidenze economiche cecità civile

Al minore cieco civile possono essere riconosciute le seguenti provvidenze economiche:

  1. Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: L. 508/88
  2. Indennità speciale per ciechi parziali: L. 508/88
  3. Pensione per ciechi parziali: L. 66/62 e L. 33/80

Vediamole ora nel dettaglio.

1 – Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti

  1. Viene concessa al minore cieco assoluto
  2. Viene corrisposta per 12 mensilità
  3. È pari, per il 2023, ad € 959,21
  4. È indipendente dal reddito (personale del minore)
  5. È incompatibile con l’indennità di frequenza
  6. È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili (solo se la patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento è diversa da quella che ha provocato la cecità). Vedi infra il concetto di pluriminorazione.

2 – Indennità speciale per ciechi parziali

  1. Viene concessa al minore cieco parziale
  2. Viene corrisposta per 12 mensilità
  3. È pari, per il 2023, ad € 217,64
  4. È indipendente dal reddito (personale del minore)
  5. È incompatibile con l’indennità di frequenza
  6. È compatibile e cumulabile con la pensione per ciechi parziali
  7. È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato

3 – Pensione per ciechi parziali

  1. Viene concessa al minore cieco parziale
  2. Viene corrisposta per 13 mensilità
  3. È pari, per il 2023, ad € 313,91
  4. È subordinata al limite di reddito (personale del minore) pari, per il 2023, ad € 17.920,00
  5. È incompatibile con l’indennità di frequenza
  6. È compatibile e cumulabile con l’indennità speciale per ciechi parziali
  7. È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato

Provvidenze economiche sordità civile

Al minore sordo civile può essere riconosciuta la seguente provvidenza economica:

Indennità di comunicazione: L. 508/88

  1. Viene concessa al minore sordo, ovvero con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (ovvero fino ai 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato
  2. Viene corrisposta per 12 mensilità
  3. È pari, per il 2023, ad € 261,11
  4. È indipendente dal reddito del minore
  5. È incompatibile con l’indennità di frequenza 
  6. È compatibile con il ricovero presso un istituto a carico dello stato
  7. È compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile o la cecità (nel caso, quindi, di soggetti pluriminorati)

Cumulo delle provvidenze economiche per pluriminorazioni

I soggetti pluriminorati sono quei soggetti che presentano contemporaneamente più minorazioni invalidanti.

Essi hanno diritto al riconoscimento dei loro diversi status di invalidità. Ciò significa che, per diverse patologie, la stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità civile (ad esempio invalidità civile e cecità assoluta civile, invalidità civile e sordità civile, malattia genetica e cecità parziale civile, ecc.) e, di conseguenza, ha diritto di beneficiare al cumulo delle diverse provvidenze economiche spettanti. (L. 429/91 e sent. Corte Cost. 346/89). 

Riassumendo, il principio legislativo vigente è quello della generale ammissibilità del cumulo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Per esempio, è preclusa espressamente, anche in caso di pluriminorazioni,  la concessione dell’indennità di frequenza per coloro che sono titolari dell’indennità di accompagnamento come invalidi civili, dell’indennità di accompagnamento come ciechi civili assoluti, dell’indennità di comunicazione come sordi e dell’indennità speciale come ciechi civili parziali (art.  3 L. 289/90).

Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole. 

 

[Foto di Nataliya Vaitkevich]

 

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