Affido e mantenimento dei figli di coppie non sposate

Consulenza e Assistenza nei procedimenti che regolano l’affido e il mantenimento dei figli di coppie non sposate

I figli delle coppie sposate hanno gli stessi diritti di quelli delle coppie non sposate. Per questo la legge prevede che gli aspetti genitoriali e quelli relativi all’assegnazione della casa coniugale e alla contribuzione nel mantenimento dei figli possano essere regolamentati, anche se con un procedimento diverso da quello della separazione o del divorzio.

La regolamentazione dell’affido è spesso “sottovalutata” dai due genitori che in molto casi preferiscono non formalizzare alcunché. In realtà, il più delle volte, questa decisione non si rivela tra le più sagge.

E’ dunque bene che ciascuna parte sia prima ben informata delle conseguenze che la mancata regolamentazione potrebbe comportare, soprattutto a danno dei figli. Si faccia l’ipotesi della coppia che autonomamente decida che il padre debba versare alla madre € 300,00= per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, senza però dare formale regolamentazione di ciò. Cosa succede nel momento in cui il padre a un certo punto non vi provveda più? Succede che la madre sarà sfornita di un titolo esecutivo e non potrà agire esecutivamente nei confronti del padre. Al contrario, a fronte di una regolamentazione di questi aspetti in Tribunale, la madre potrà velocemente agire esecutivamente contro il padre per ottenere le somme non pagate.


Lo Studio dell’Avv. Porcu fornisce il proprio parere in questi casi, proprio per orientare il cliente alla regolamentazione in Tribunale degli aspetti genitoriali ed economici, o comunque assistendo le parti nella redazione di una scrittura di accordo tra di esse. L’esistenza di una pattuizione formale tra gli ex conviventi è utile a prevenire l’insorgenza di liti future.


Approfondimenti

# In cosa consiste il procedimento che regola l’affido e il mantenimento dei figli di coppie non sposate?

Le coppie non coniugate ma che hanno figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o incapaci, nel momento in cui decidono di chiudere il loro rapporto possono regolamentare gli aspetti di affidamento e mantenimento della prole con un procedimento attivabile presso il Tribunale (ora è competente il Tribunale ordinario, non più il Tribunale per i Minorenni).

Il procedimento è simile a quello previsto per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, salvo che ovviamente, non essendoci un matrimonio non vi è alcun diritto per il coniuge economicamente più debole di ricevere una contribuzione nel mantenimento.

L’oggetto del procedimento per l’affidamento dei figli comprende dunque:

  • la modalità di affidamento dei figli (affido condiviso o, molto residualmente, affido esclusivo)
  • assegnazione della casa coniugale (al genitore con cui i figli risiederanno stabilmente)
  • assegno di mantenimento per i figli.

L’iter può essere consensuale o giudiziale a seconda che le parti abbiano o meno trovato un accordo per la regolamentazione degli aspetti genitoriali.

Come per il procedimento di separazione o di divorzio, anche per questo tipo di procedimento, è molto utile nei casi in cui si voglia (ma si fatichi a) raggiungere un accordo consensuale o nei casi in cui vi è alta conflittualità, ricorrere alla Mediazione Familiare, meglio se alla Mediazione Familiare nella modalità Integrata