Convivenza di fatto

Consulenza e Assistenza per definire un Contratto di convivenza

La legge che ha introdotto le Unioni Civili ha introdotto anche l’istituto della Convivenza di fatto, che prima non trovava riconoscimento formale nel nostro ordinamento. Ora, invece, la Convivenza tra persone eterosessuali o omosessuali riceve una serie di tutele che nascono dal momento dell’iscrizione presso gli Uffici anagrafici. Dalla semplice registrazione della Convivenza derivano reciproci diritti e doveri dei partner ma, ulteriormente, è anche data la possibilità per la coppia di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita attraverso un vero e proprio Contratto. Il contratto dovrà necessariamente essere redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un Avvocato o da un Notaio. 

Il contratto di Convivenza può avere ampio contenuto ma al contempo deve rispettare i limiti imposti dalla legge per poter essere valido ed efficace. L’Avv. Porcu presta assistenza e consulenza per la redazione di contratti di convivenza, indirizzando le parti alla miglior regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. E’ fondamentale una preventiva analisi sulla situazione economica di ciascun partner ma è ugualmente importante che la coppia sia ben informata sugli effetti che la Convivenza produce sul piano giuridico anche in assenza di contratto. 


Approfondimenti

# Convivenza registrata: cosa regola

Per Conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni, eterosessuali o omosessuali unite stabilmente da un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale.

La Convivenza viene regolarmente iscritta all’anagrafe una volta che gli interessati hanno dichiarato la volontà di costituirla. Da questo momento derivano alcune conseguenze sul piano personale. Vediamo le più significative:

Innanzi tutto, ciascun convivente può designare l’altro come rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che importi incapacità di intendere e volere, per le decisioni mediche e sanitarie 
  • in caso di morte, per la decisione sulla donazione degli organi, sulla sepoltura o cremazione e sul tipo di funerale

Tale designazione deve essere redatta dall’interessato in forma scritta e firmata, e in caso di impossibilità di redazione per iscritto essa può essere raccolta oralmente, alla presenza di un testimone.

In caso di morte di uno dei partner l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro (questa facoltà comunque era già stata avvallata dalla Giurisprudenza). Se, invece, il partner che muore è proprietario della casa di comune residenza, l’altro ha diritto di permanervi per un tempo che va dai 2 ai 5 anni, a seconda della durata della convivenza. Il tempo di permanenza, invece, non può essere mai inferiore ai 3 anni se il convivente superstite ivi conviva con i propri figli minorenni o disabili.

Ora anche la convivenza, al pari del matrimonio, costituisce titolo per l’iscrizione nelle graduatorie delle case popolari.

Non sono invece state estese le tutele successorie, diversamente dalle Unioni Civili: il Convivente superstite non diviene erede del partner che viene a mancare. Neppure ha diritto alla pensione di reversibilità o al tfr.

# Costituzione del contratto di Convivenza 

Oltre agli effetti di natura personale che conseguono all’iscrizione di una Convivenza, l’ordinamento giuridico ha introdotto la possibilità per le parti di sottoscrivere un vero e proprio contratto che disciplini i rapporti patrimoniali della coppia. Vediamo come si costituisce un contratto e cosa può regolamentare.

Il contratto di Convivenza deve essere redatto, pena la nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal Notaio o dall’Avvocato e con attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. La stessa forma deve rivestire anche la modifica e la risoluzione del contratto medesimo.

Entro 10 giorni dall’autenticazione della scrittura, il professionista deve trasmettere l’atto all’anagrafe del Comune di residenza dei conviventi. L’atto ricevuto dagli Uffici anagrafici dovrà essere registrato sia nella scheda di famiglia dei conviventi sia nelle loro schede individuali. Una copia del contratto deve essere conservata presso l’Ufficio anagrafe. Le stesse modalità di registrazione sono previste anche per la risoluzione del contratto di Convivenza. Non vi sono indicazioni operative per la registrazione della modifica del contratto e, tuttavia, per analogia si deve desumere che l’Ufficiale di stato civile debba compiere le stesse formalità previste per la costituzione e la risoluzione. 

# Contenuto del contratto di Convivenza

Vediamo ora il contenuto del contratto di Convivenza. 

Deve innanzi tutto recare l’indirizzo indicato da ciascuna parte ove possano essere fatte le comunicazioni relative al contratto medesimo.

Può, inoltre, contenere:

  • l’indicazione della residenza
  • l’indicazione delle modalità di contribuzione di ciascun partner alle necessità della vita comune in relazione alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno
  • il regime patrimoniale prescelto dalla coppia che potrà essere modificato in qualsiasi momento

Non può essere sottoposto a termini o condizioni. Nel caso vengano inserite si hanno per non apposte

E’ affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, se viene concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di una unione civile o di un altro contratto convivenza
  • da persone minori di età
  • da persona interdetta
  • in caso in cui una parte sia stata condannata per omicidio consumato o tentanto nei confronti del coniuge dell’altra parte

# Risoluzione del contratto di Convivenza

Il contratto di convivenza si risolve, ovvero viene a cessare, nei seguenti casi:

  • accordo delle parti
  • recesso unilaterale
  • matrimonio o unione civile tra i medesimi oppure tra un convivente e un’altra persona
  • morte di uno dei due partner

Come accennato sopra, la risoluzione del contratto, sia che avvenga per accordo delle parti, sia che avvenga per recesso unilaterale, deve rivestire la forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata. In quest’ultimo caso, tuttavia, il professionista Avvocato o Notaio che riceve o autentica l’atto è tenuto anche a notificare la dichiarazione di recesso all’altro convivente all’indirizzo recato nel contratto. Inoltre la dichiarazione di recesso dovrà contenere anche il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per il rilascio dell’abitazione che sia in proprietà o nella disponibilità del convivente recedente. 

In caso di risoluzione per intervenuto matrimonio o costituzione di unione civile con altra persona, il convivente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare l’estratto dell’atto di Matrimonio o dell’Unione civile sia all’altro convivente che al professionista che aveva ricevuto o autenticato il contratto di Convivenza.

In caso di risoluzione per morte di uno dei partner, l’altro convivente o i suoi eredi devono notificare al professionista che aveva ricevuto o autenticato il contratto, l’estratto dell’atto di morte. Il professionista è tenuto ad annotare a margine del contratto l’avvenuta risoluzione di esso e a notificarlo all’Ufficio anagrafe di residenza.

Quando la Convivenza viene a cessare per cause diverse dalla morte, non è previsto alcun diritto di mantenimento in favore del convivente economicamente più debole, come invece accade nel Matrimonio e nell’Unione Civile. E’ riconosciuto, tuttavia, il diritto di ricevere gli alimenti  in caso di stato di bisogno. Misura e durata degli alimenti viene stabilita dal Giudice a seconda della durata della convivenza e delle condizioni economiche dell’obbligato.