Una nuova importante sentenza da me ottenuta in materia di autismo e indennità di accompagnamento è stata recentemente resa dal Tribunale di Padova, a conferma di un orientamento che ho avuto modo di sostenere anche in precedenti giudizi, tra cui quello definito dal Tribunale di Treviso, già illustrato nel mio articolo Autismo e indennità di accompagnamento.
La pronuncia si inserisce quindi nel percorso di tutela giudiziaria che ho seguito in questi anni a favore di minori con autismo e conferma, anche in questo caso, un principio di particolare rilevanza: per stabilire se sussistano i requisiti per l’indennità di accompagnamento non è sufficiente verificare la presenza di alcune autonomie, ma occorre valutare concretamente l’intensità e la continuità dell’assistenza necessaria nella vita quotidiana.
Con la Sentenza n. 428/2026 del 23 aprile 2026, il Tribunale di Padova ha infatti rigettato il ricorso proposto dall’INPS e ha confermato il diritto di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico all’indennità di accompagnamento, riconoscendola con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 maggio 2023.
La pronuncia è particolarmente interessante perché il caso sottoposto al Tribunale presentava una caratteristica che ricorre frequentemente nelle valutazioni medico-legali relative ai minori con autismo: il minore aveva raggiunto alcune autonomie personali e presentava un funzionamento intellettivo nella norma, ma necessitava, nella vita quotidiana, di una presenza e di una supervisione dell’adulto molto più intensa rispetto a quella normalmente richiesta ad un coetaneo.
Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrata la contestazione dell’INPS.
IL MINORE CON AUTISMO PUÒ AVERE ALCUNE AUTONOMIE E, ALLO STESSO TEMPO, AVERE DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’INPS aveva sostenuto che il minore avesse raggiunto le proprie autonomie personali, pur necessitando di guida e supervisione, e che, proprio per tale ragione, non fosse configurabile quel particolare carico assistenziale necessario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Si tratta di una prospettazione che, nella pratica, può determinare il rigetto della domanda quando la valutazione viene concentrata esclusivamente sulla capacità del minore di compiere alcuni singoli atti.
La sentenza del Tribunale di Padova motiva invece come l’autonomia non possa essere valutata in maniera astratta e atomistica, considerando separatamente le singole attività, ma debba essere esaminata alla luce del complessivo funzionamento del minore e dell’effettivo grado di assistenza richiesto nella quotidianità.
Il parametro da utilizzare in età evolutiva è infatti quello del confronto con un bambino sano della stessa età.
Non si tratta, dunque, di chiedersi semplicemente se il minore sia in grado di compiere qualche attività da solo.
Occorre piuttosto verificare quanto e come egli sia effettivamente autonomo rispetto ai propri coetanei e quale sia, conseguentemente, l’impegno assistenziale che ricade quotidianamente sulla famiglia.
È questo il criterio che il CTU ha applicato nel caso esaminato dal Tribunale di Padova e che il Giudice ha ritenuto corretto, recependone integralmente le conclusioni.
IL CASO
Il minore G. è un bambino di 7 anni (all’epoca dell’accertamento) affetto da disturbo dello spettro autistico, disturbo del linguaggio espressivo, disturbo misto delle capacità scolastiche e disprassia.
Il quadro clinico, pur in presenza di un funzionamento intellettivo nella norma, era caratterizzato da significative compromissioni nelle aree della comunicazione, della socializzazione, del comportamento adattivo e del controllo degli impulsi.
Nel corso degli anni erano inoltre emersi comportamenti oppositivi ed eteroaggressivi, difficoltà di apprendimento, necessità di sostegno scolastico continuativo e una marcata dipendenza dall’adulto nella gestione delle attività quotidiane.
La commissione medica aveva riconosciuto al minore una condizione invalidante compatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza, escludendo tuttavia il diritto all’indennità di accompagnamento.
I genitori del minore si sono quindi rivolti al mio studio al fine di avviare il contenzioso contro INPS.
COSA HA ACCERTATO IL CTU
- necessita di costante supervisione per l’igiene personale
- necessita di assistenza nella vestizione
- necessita di assistenza nell’alimentazione
- necessita di aiuto e sollecitazioni per l’espletamento dei bisogni fisiologici
- non è in grado di muoversi autonomamente all’esterno dell’abitazione
- necessita di continue sollecitazioni per l’esecuzione degli atti quotidiani
- presenta condotte impulsive e aggressive che rendono necessaria una vigilanza costante, anche per tutelare la propria incolumità e quella delle altre persone
Non si trattava, dunque, di una semplice necessità di essere accompagnato o guidato occasionalmente.
La documentazione sanitaria, scolastica e riabilitativa aveva evidenziato un quadro complessivo nel quale la presenza dell’adulto era necessaria in una pluralità di momenti e di attività della giornata.
I CTU hanno pertanto concluso che il minore non aveva raggiunto un grado di autonomia conforme a quello dei propri coetanei e che necessitava di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
SUPERVISIONE E ASSISTENZA CONTINUATIVA: NON È UNA QUESTIONE DI DEFINIZIONI, MA DI CONCRETA NECESSITÀ
Questo è probabilmente il passaggio più significativo della pronuncia del Tribunale di Padova.
L’INPS, nel contestare le conclusioni del CTU, aveva insistito sulla distinzione tra “supervisione” e “assistenza continuativa”, sostenendo inoltre che per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento fosse necessario un carico assistenziale di carattere “eccezionale”.
Il Tribunale non ha però ritenuto condivisibile una simile impostazione.
Il Giudice ha osservato che le contestazioni dell’INPS non evidenziavano errori metodologici, travisamenti dei dati clinici o contrasto con le acquisizioni della scienza medica, ma si risolvevano sostanzialmente in una diversa valutazione della nozione di autonomia e del parametro comparativo da utilizzare in età evolutiva.
Ed è proprio questo il punto.
Una supervisione può essere, in concreto, tutt’altro che occasionale o marginale.
Quando l’adulto deve essere costantemente presente per sollecitare il minore, aiutarlo nella gestione dell’igiene, della vestizione, dell’alimentazione e dei bisogni fisiologici, accompagnarlo negli spostamenti esterni e, al tempo stesso, controllarne continuamente il comportamento per prevenire condotte impulsive o pericolose, la supervisione diventa parte integrante dell’assistenza quotidiana.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Padova, l’insieme di questi elementi ha dimostrato un impegno assistenziale costante e significativamente superiore a quello richiesto ad un coetaneo non affetto da disabilità.
IL FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO NELLA NORMA NON ESCLUDE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Un altro aspetto particolarmente importante della sentenza riguarda il funzionamento intellettivo nella norma.
Anche in questo caso, infatti, il dato relativo alle capacità cognitive non può essere considerato isolatamente.
Il minore presentava un funzionamento intellettivo nella norma, ma contemporaneamente significative difficoltà nella comunicazione, nella socializzazione, nel comportamento adattivo, nel controllo degli impulsi e nella gestione delle attività quotidiane.
La consulenza tecnica ha quindi correttamente valutato non soltanto il dato cognitivo, ma la componente adattiva, ovvero l’effettivo livello di autonomia raggiunto dal minore nelle diverse aree della vita quotidiana.
Anche sotto questo profilo la pronuncia si pone in continuità con quanto già affermato dal Tribunale di Treviso nella Sentenza n. 222/2018, relativa ad altro caso da me patrocinato, nella quale era stato riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento ad un bambino con disturbo autistico lieve e Q.I. nella norma.
Il principio che emerge da entrambe le pronunce è quindi chiaro: il quoziente intellettivo, considerato isolatamente, non è sufficiente a stabilire il grado di autonomia del minore.
Ciò che rileva è il concreto funzionamento della persona e, soprattutto, il divario rispetto alle capacità normalmente possedute da un coetaneo della stessa età.
IL PARAMETRO È QUELLO DEL COETANEO SANO
Il Tribunale di Padova ha espressamente richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in età evolutiva, il diritto all’indennità di accompagnamento può sussistere quando le condizioni patologiche determinano la necessità di “un’assistenzadiversa, per forme e tempi, rispetto a quella normalmente richiesta ad un bambino sano della stessa età”.
Questo confronto è particolarmente importante perché, naturalmente, ogni bambino necessita della presenza e dell’assistenza di un adulto.
Un bambino piccolo non può essere considerato autonomo secondo gli stessi parametri di una persona adulta.
Proprio per questo, però, non è corretto negare automaticamente l’indennità di accompagnamento sulla base della semplice considerazione che il minore “ha comunque bisogno dei genitori”.
La domanda corretta è un’altra:
quanto è maggiore e più intenso il bisogno di assistenza determinato dalla disabilità rispetto a quello normalmente richiesto ad un bambino della stessa età?
Nel caso di G., la risposta è stata fornita dagli accertamenti medico-legali: il livello di autonomia non era conforme a quello dei coetanei e il minore necessitava di un’assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PADOVA
PERCHÉ QUESTA SENTENZA È IMPORTANTE
La Sentenza n. 428/2026 del Tribunale di Padova è particolarmente significativa perché dimostra, ancora una volta, come nella valutazione del diritto all’indennità di accompagnamento di un minore con autismo non sia sufficiente fermarsi alla diagnosi, al livello cognitivo o alla presenza di alcune autonomie residue.
È necessario esaminare il funzionamento concreto del minore e verificare quale sia l’effettivo carico assistenziale richiesto alla famiglia.
La pronuncia conferma, in particolare, che:
- il diritto all’indennità di accompagnamento può essere riconosciuto anche al minore con disturbo dello spettro autistico
- il parametro di valutazione è rappresentato dal confronto con un coetaneo sano della stessa età
- la presenza di alcune autonomie personali non esclude di per sé il diritto alla prestazione
- il funzionamento intellettivo nella norma non è incompatibile con il riconoscimento dell’indennità
- la distinzione tra “supervisione” e “assistenza continuativa” non può essere valutata in termini puramente formali
- ciò che rileva è l’effettivo impegno assistenziale richiesto nella vita quotidiana
- una supervisione costante, necessaria per una pluralità di attività e anche per garantire la sicurezza del minore, può integrare quel bisogno di assistenza continua richiesto dalla legge
In definitiva, la pronuncia del Tribunale di Padova ribadisce un principio particolarmente importante per le famiglie di minori con autismo che non ci stanchiamo di ripetere: non è l’assenza assoluta di ogni autonomia a determinare il diritto all’indennità di accompagnamento, ma il concreto divario tra ciò che il minore riesce a fare e ciò che, normalmente, sarebbe in grado di fare un coetaneo della stessa età, nonché l’intensità dell’assistenza che tale divario rende necessaria.
Ed è proprio attraverso questa valutazione concreta che deve essere verificato, caso per caso, il diritto alla prestazione.
