Con l’avvicinarsi della stagione estiva, si ripropongono puntualmente situazioni di esclusione, limitazione o trattamento economico deteriore nei confronti di bambini e ragazzi con disabilità che intendono accedere alle attività organizzate dai centri estivi.
Tali prassi, ancora troppo diffuse su tutto il territorio nazionale, costituiscono vere e proprie forme di discriminazione vietate dalla legge, e ci riferiamo alla Legge n. 67 del 2006 che tutela le persone con disabilità da ogni atto o comportamento che, benché apparentemente neutro, le metta di fatto in “una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone“.
Le condotte discriminatorie più ricorrenti
Tra le condotte che integrano una violazione della normativa antidiscriminatoria si segnalano:
l’esclusione tout court del minore con disabilità dal centro estivo, motivata da presunte difficoltà organizzative;
la riduzione dell’orario di frequenza rispetto agli altri bambini;
la richiesta, ai soli genitore dei minore con disabilità, di una maggiorazione della quota di partecipazione per garantire l’“assistenza dedicata”.
Si tratta di prassi discriminatorie – spesso formalmente giustificate da ragioni economiche o da carenze di personale – che, in realtà, realizzano un trattamento deteriore, in contrasto con il principio di pari opportunità e con l’obbligo degli enti erogatori di garantire medesime condizioni di accesso.
Il ruolo del personale di supporto e le limitazioni orarie
La prassi, in particolare, di ridurre l’orario di frequenza del bambino con disabilità, è strettamente correlata alla mancata predisposizione di un’adeguata assistenza individuale da parte del soggetto gestore del centro estivo.
Tale personale – educativo o di affiancamento – rappresenta quasi sempre una condizione necessaria per consentire la partecipazione in condizioni di parità, e il suo mancato impiego o l’impiego parziale non può giustificare alcuna limitazione del diritto all’accesso o alla permanenza del minore nelle attività educative o ludico-ricreative.
In questi casi, il soggetto gestore omette di adottare misure ragionevoli e proporzionate per garantire l’accesso al servizio, e ciò configura una discriminazione indiretta, espressamente vietata dall’art. 2 della L. 67/2006.
Tutela giurisdizionale: strumenti individuali e collettivi
La Legge n. 67/2006 consente a chiunque subisca un comportamento discriminatorio per ragioni connesse alla disabilità di agire in giudizio, anche in via d’urgenza, al fine di ottenere:
l’inibitoria della condotta illecita;
la rimozione degli effetti discriminatori;
l’adozione di misure idonee a ripristinare il diritto leso;
il risarcimento del danno.
Si tratta di procedimenti che possono essere avviati anche in via d’urgenza al fine di apprestare tutela rispetto a situazioni che necessitano un intervento immediato e che possono essere attivati anche in pendenza del periodo estivo.
In aggiunta, l’art. 4 della medesima legge riconosce legittimazione attiva anche alle associazioni o enti iscritti nell’apposito registro ministeriale, i quali possono esperire azioni collettive in presenza di prassi discriminatorie sistemiche, a tutela di una determinata categoria di persone con disabilità.
Parità di condizioni
L’accesso ai centri estivi da parte dei minori con disabilità non rappresenta una concessione discrezionale, ma costituisce l’esplicazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità (art. 1, L. 67/2006) che devono essere garantiti attraverso un’organizzazione dei servizi rispettosa del principio di uguaglianza sostanziale.
Ogni comportamento che, in modo diretto o indiretto, impedisca o ostacoli tale accesso in condizioni di parità rappresenta una violazione della normativa antidiscriminatoria, e come tale può – e deve – essere contestato nelle sedi opportune.
Se sei un genitore o un’associazione (iscritta all’apposito registro) che ha riscontrato una situazione analoga, è possibile quindi intervenire tempestivamente a tutela del proprio diritto.
Se ti trovi in questa situazione contatta il mio studio per una valutazione preliminare e per valutare la strategia più adeguata.