Con la Legge 18 luglio 2025, n. 106, il legislatore è intervenuto in modo significativo sul sistema delle tutele riconosciute ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, introducendo nuovi strumenti a sostegno della continuità lavorativa e del diritto alla cura.
La riforma si inserisce nel solco delle misure già previste dall’ordinamento con attenzione particolare ai lavoratori con invalidità pari o superiore al 74%, prevedendo sia un nuovo congedo di lunga durata sia permessi retribuiti aggiuntivi.
Ambito di applicazione: chi può beneficiare delle nuove tutele
Le disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato affetti da:
- patologie oncologiche;
- malattie invalidanti o croniche, anche rare;
a condizione che tali condizioni comportino un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%.
Il congedo fino a 24 mesi: conservazione del posto di lavoro
L’art. 1 della Legge n. 106/2025 introduce un nuovo istituto di particolare rilievo: la possibilità di richiedere un congedo fino a 24 mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato.
Caratteristiche principali
- il lavoratore conserva il posto di lavoro per tutta la durata del congedo;
- il periodo è privo di retribuzione;
- è previsto il divieto di svolgere attività lavorativa;
- il congedo è compatibile con altri benefici economici o giuridici.
Effetti sul rapporto di lavoro e sulla posizione previdenziale
Il periodo di congedo presenta effetti rilevanti sotto il profilo giuridico ed economico che vanno attentamente considerati:
- non è computato nell’anzianità di servizio;
- non è utile ai fini previdenziali, salvo facoltà di riscatto mediante contribuzione volontaria;
- non incide sulla titolarità del rapporto di lavoro, che resta sospeso ma conservato.
Restano comunque ferme eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Certificazione sanitaria e controlli
La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una certificazione medica rilasciata:
- dal medico di medicina generale; oppure
- da uno specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
La legge prevede inoltre strumenti di verifica attraverso il Sistema Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico, al fine di garantire la correttezza dei presupposti sanitari dichiarati.
Diritto al lavoro agile al termine del congedo
Un profilo di particolare interesse riguarda la fase successiva al congedo.
Il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile, ove compatibile con le mansioni svolte.
Si tratta di una misura che risponde all’esigenza di favorire il reinserimento lavorativo e la continuità occupazionale in condizioni compatibili con lo stato di salute.
I nuovi permessi retribuiti per visite ed esami
Accanto al congedo, l’art. 2 della legge introduce una tutela immediatamente operativa (dal 1° gennaio 2026):
il riconoscimento di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito.
Finalità dei permessi
Le ore possono essere utilizzate per:
- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi cliniche;
- cure mediche frequenti.
Il diritto spetta anche ai lavoratori genitori di figli minorenni con le medesime condizioni patologiche.
Trattamento economico e copertura contributiva
I permessi sono assistiti da un regime particolarmente favorevole:
- è riconosciuta una indennità economica calcolata secondo le regole della malattia;
- è prevista la copertura contributiva figurativa;
- nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata mediante conguaglio.
Si tratta, dunque, di una misura che consente di affrontare le esigenze di cura senza penalizzazioni economiche immediate.
Suggerimenti utili
- Verifica il requisito sanitario: la soglia del 74% è determinante per l’accesso alle nuove tutele.
- Attenzione alla sequenza delle assenze: il congedo biennale interviene solo dopo l’esaurimento degli altri istituti.
- Valuta l’impatto previdenziale: il periodo non è coperto da contribuzione, salvo riscatto.
- Conserva tutta la documentazione medica: è essenziale sia per la richiesta sia per eventuali controlli.
- Considera il lavoro agile come strumento di continuità lavorativa dopo il congedo.
- In caso di diniego o applicazione non corretta della normativa, è opportuno rivolgersi a un legale esperto in diritto del lavoro e disabilità.
Differenze tra congedo per cure e nuovo congedo ex Legge n. 106/2025
Attenzione a non confondere il nuovo congedo ex Legge n. 106/2025 dal congedo per cure!
Quali sono le differenze tra i due congedi? Te spiego nella tabella qui sotto:
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Profilo |
Congedo per cure (art. 7 D.lgs. 119/2011) |
Nuovo congedo (Legge n. 106/2025) |
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Requisito sanitario |
Invalidità civile superiore al 50% |
Invalidità civile pari o superiore al 74% |
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Durata |
Massimo 30 giorni annui |
Fino a 24 mesi complessivi |
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Finalità |
Sottoposizione a cure connesse alla patologia invalidante |
Gestione di patologie oncologiche, croniche o invalidanti con necessità prolungate |
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Retribuzione |
Retribuito (secondo disciplina della malattia) |
Non retribuito |
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Incidenza sul comporto |
Non computabile nel comporto |
Fruibile solo dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza |
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Effetti su anzianità e contributi |
Generalmente neutro (equiparato alla malattia) |
Non utile ai fini dell’anzianità e della contribuzione (salvo riscatto) |
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Funzione principale |
Consentire cure temporanee senza perdere retribuzione |
Garantire conservazione del posto nei casi più gravi e prolungati |
In sintesi:
Il congedo per cure rappresenta uno strumento di breve periodo e retribuito, mentre il nuovo congedo introdotto dalla Legge n. 106/2025 è una misura di lunga durata, finalizzata principalmente alla tutela del posto di lavoro nei casi di maggiore gravità.
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