Con decreto n. 94 del 10.04.2025 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le Disabilità, ha introdotto i criteri per la fase sperimentale per l’accertamento della disabilità connessa a:
- DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
- DIABETE DI TIPO 2
- SCLEROSI MULTIPLA
In questo approfondimento mi occuperò esclusivamente dei Disturbi dello Spettro Autistico, rimandando ad altri articoli l’approfondimento delle altre due patologie.
L’applicazione delle disposizioni relative alla valutazione di base troverà applicazione sperimentale dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e riguarderà le province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Non serve dire che le disposizioni sono state emanate con estremo ritardo rispetto all’inizio della fase di sperimentazione.
L’allegato al decreto ministeriale n. 94/2025 dedica ben 19 pagine al disturbo dello spettro autistico. Le indicazioni sono molto tecniche e particolareggiate, cercherò quindi di sintetizzare i concetti principali.
1. dOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
La documentazione da allegare al certificato medico introduttivo quando si pone diagnosi di disturbo dello spettro autistico prevede:
- certificazione specialistica
- documentazione relativa alla somministrazione del test Vineland-II con datazione non superiore a 12 mesi
La certificazione specialistica dovrà:
- riportare la diagnosi e il livello di gravità secondo DSM 5-TR e secondo ICD vigente (oggi siamo alla versione 11) con datazione non superiore ai 12 mesi
- indicare eventuali comorbilità
- essere rilasciata da strutture pubbliche o private accreditate
2. CRITERI MEDICO-LEGALI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPROMISSIONE E DELLE LIMITAZIONI NEL FUNZIONAMENTO
I criteri esposti nell’allegato aggiornano i criteri contenuti nel DM 5 febbraio 1992: il disturbo autistico infatti non era incluso nella tabella del decreto ministeriale.
L’accertamento della compromissione duratura e delle limitazioni del funzionamento è operato dall’UVB (Unità di Valutazione di Base) tenendo conto:
- del certificato medico introduttivo
- della documentazione allegata al certificato medico introduttivo
I livelli di gravità del DSM 5-TR e i livelli del funzionamento adattivo delle scale VABS-II permettono di accertare la significatività del disturbo dello spettro autistico ed è fornita una tabella in cui è riportata la corrispondenza tra percentuali di invalidità civile e livelli DSM 5-TR e livelli VABS-II.
| Percentuale | DSM 5-TR | VABS-II | Note |
|---|---|---|---|
| 100% | Livello 3 | Livello 3 | un livello 3 del DSM 5-TR o livello 3 VABS-II |
| 74% – 99% | Livello 2 | Livello 1 | un livello 2 del DSM 5-TR e livello 1 VABS-II |
| 74% – 99% | Livello 2 | Livello 2 | un livello 2 del DSM 5-TR e livello 2 VABS-II |
| 74% – 99% | Livello 1 | Livello 2 | un livello 1 del DSM 5-TR e livello 2 VABS-II |
Legenda per livello DSM 5-TR
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| Livello 3 | È necessario un supporto molto significativo |
| Livello 2 | È necessario un supporto significativo |
| Livello 1 | È necessario un supporto |
Le percentuali di invalidità si riferiscono esclusivamente a persone maggiorenni.
Legenda per livello VABS-II
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| Livello 3 | Funzionamento adattivo basso — QI < 50 |
| Livello 2 | Funzionamento adattivo moderatamente basso — 50 ≤ QI < 85 |
| Livello 1 | Funzionamento adattivo adeguato — QI ≥ 85 |
Specifici criteri di calcolo sono poi individuati nel caso di comorbilità.
3. PROFILO DI FUNZIONAMENTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI BASE
Le scale specifiche per patologia e le scale generiche per la valutazione dell’autonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana sono state codificate in ICF ai fini dell’individuazione del Profilo di Funzionamento.
Per il disturbo autistico si fa riferimento:
- alla codifica ICF delle scale VABS-II per la valutazione del comportamento adattivo
- alla codifica ICF dell’indice Barthel e dell’indice Lawton-Brody per la valutazione dell’autonomia di base e strumentale della vita quotidiana
È specificato che queste codifiche hanno lo scopo di descrivere e organizzare le informazioni e perciò NON concorrono ad influenzare la determinazione della percentuale per le provvidenze economiche riconoscibili da INPS.
4. REQUISITI PER L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Minori d'età
Rimandando alla mia Guida Invalidità Civile 2025 per ogni approfondimento sul significato di “impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana con necessità di assistenza continua”, l’allegato ministeriale ha stabilito che i minori con un livello di gravità 2 o 3 del DSM 5-TR o con un livello di funzionamento adattivo moderatamente basso o basso secondo VABS-II presentano senza dubbio disturbi psichici e/o sensoriali e comportamentali che limitano significativamente le attività rispetto ai domini di mobilità, dell’autonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana.
Hanno quindi diritto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Adulti
La valutazione del profilo di funzionamento della persona nello spettro autistico viene effettuata al solo fine del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
In questo caso vanno quindi valutati i domini della mobilità e dell’autonomia nelle attività di base e strumentali agli atti di vita quotidiana per i quali possono essere utilizzati i test VABS, l’indice Barthel, la Scala di Lawton-Brody o di altre scale equivalenti scientificamente validate.
5. NON REVISIONABILITÀ
Si conferma che la condizione di persona con disturbo dello spettro autistico deve essere esonerata da future visite di revisione. L’indicazione non è una novità: era già nota e contenuta anche nelle linee guida promanate proprio da INPS, purtroppo però con scarsa applicazione pratica. Ora però è stata codificata in una disposizione normativa.
L’esonero da future visite di revisione avviene in base al punto n. 10) del D.M. 02.08.2007 ovvero: “patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione”.
6. ACCERTAMENTO SU ATTI (E NON CON VISITA DIRETTA)
La valutazione “su atti” ovvero senza il ricorso alla visita di diretta era già possibile ed è attivabile su richiesta dell’istante; tuttavia ora vengono specificati e chiariti meglio i criteri che permettono di richiederla.
Si specifica che è possibile disporla solo se la documentazione sanitaria allegata, e rilasciata da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, riporta:
- la diagnosi con datazione non superiore ai 12 mesi
- i livelli di gravità secondo DSM-5 TR sempre con datazione non superiore ai 12 mesi
- documentazione relativa allo schema riassuntivo dei punteggi della Vineland -II con datazione non superiore ai 12 mesi
- indicazioni di eventuali comorbilità mediche, psichiatriche e/o neurologiche.
7. INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI SOSTEGNO AI SENSI DELL’ART. 3, L. N. 104/92
Il nuovo art. 3, L. 104/92 ha introdotto i concetti di sostegno o sostegno intensivo affermando che la necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
L’allegato del DM n. 94/2025 ha dato un contenuto a questi concetti rappresentando:
- in primo luogo che il sostegno intensivo è caratterizzato dalla necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
- in secondo luogo che il sostegno intensivo elevato o molto elevato viene riconosciuto alla persona con diagnosi di disturbo dello spettro autistico:
- di livello 2 o 3 del DSM 5-TR
- o con un livello di funzionamento adattivo basso o moderatamente basso
- e nel caso di persone adulte con autismo con punteggio complessivo WHODAS 2.0 a 36 item ≥ 40.
- in terzo luogo che il sostegno lieve o medio viene riconosciuto alla persona con autismo:
- di livello 1 del DSM 5-TR
- e livello di funzionamento adattivo adeguato
- e nel caso di persone adulte con autismo con punteggio complessivo WHODAS 2.0 a 36 item < 40.
Inoltre è stato anche specificato che:
- l’intervento è permanente quando la sua durata si protrae nel tempo
- continuativo quando è costante o con frequenza ricorrente
- globale quando è strumentale allo svolgimento della vita quotidiana, dell’apprendimento, del lavoro e della vita di relazione.
8. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
È ritenuto sufficiente per il riconoscimento della non autosufficienza il possesso di almeno una delle due condizioni riportate di seguito:
- titolarità dell’indennità di accompagnamento
- riconoscimento dell’ art. 3 co. 3, L. n. 104/92 e, quindi, della necessità di intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione
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