In un contenzioso per discriminazione da me condotto nei due gradi di merito e patrocinato, infine, nel terzo grado di giudizio, dal preparatissimo collega di studio Avv. Marco Durigon, la Corte di Cassazione è intervenuta con una decisione destinata a incidere in modo significativo sulla prassi scolastica e sul contenzioso in materia di disabilità e discriminazione, affermando un principio di assoluto rilievo sistematico: “al bambino disabile non può essere imposta una riduzione di orario per la mera circostanza che l’insegnante di sostegno non copra l’intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni della medesima classe”
La pronuncia assume un valore che va oltre il caso concreto, poiché la Corte stessa ha ritenuto la questione di interesse nomofilattico, segnalando così la necessità di enunciare un principio destinato a orientare in modo uniforme i giudizi futuri. Si tratta, infatti, di un tema nel quale si intrecciano il diritto all’istruzione, il diritto all’inclusione scolastica, il principio di uguaglianza sostanziale e il dovere di solidarietà che grava sulle istituzioni pubbliche e, più in generale, sull’intera comunità scolastica.
Il caso
La vicenda riguarda R.G. un bambino con disturbo dello spettro autistico e con “handicap” (termine ora sostituito da “disabilità”) in situazione di gravità iscritto presso una scuola dell’infanzia paritaria del trevigiano. Come accertato nei precedenti gradi di giudizio celebratisi avanti il Tribunale i Treviso e, poi, alla Corte d’Appello di Venezia, il minore era stato di fatto costretto a uscire da scuola anticipatamente rispetto al termine ordinario delle lezioni, con una frequenza limitata a un orario ridotto rispetto a quello degli altri bambini della propria classe e di tutto il plesso.
La scuola aveva giustificato tale scelta affermando che:
1) il bambino presentava difficoltà di gestione connesse alla propria disabilità e presentava un comportamento potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri;
2) la frequenza del minore doveva coincidere con il monte ore di sostegno e di assistenza assegnate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato)
Dopo un primo grado vittorioso presso il Tribunale di Treviso, la Corte d’Appello di Venezia aveva invece accolto il ricorso della scuola giustificando la contrazione dell’orario in ragione della gravità dell’handicap e della particolare condizione del bambino, escludendo la configurabilità di una discriminazione.
In buona sostanza, secondo le argomentazioni della Corte lagunare, il diritto alla piena integrazione scolastica del minore con disabilità si realizza nei limiti delle misure compensative determinate nel PEI, non essendo l’amministrazione scolastica tenuta ad assicurare una frequenza diversa e maggiore di quella indicata nello medesimo strumento.
La Suprema Corte di Cassazione, condividendo tutte le argomentazioni esposte in ricorso, ha invece censurato in modo netto il ragionamento della Corte d’Appello sancendo un principio cardine al quale, d’ora in poi, tutte le decisioni dovranno uniformarsi: il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità non può essere degradato a semplice riflesso del monte ore di sostegno assegnato, né sacrificato in ragione di carenze organizzative o della insufficienza delle risorse predisposte dall’istituzione scolastica.
Il principio di diritto
Il cuore della decisione è racchiuso nell’affermazione secondo cui la riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap, costretto nella prassi a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica e integra una forma di discriminazione vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006, laddove non trovi corrispondenza in analoga riduzione dell’offerta formativa destinata agli altri alunni.
La Suprema Corte ha precisato che non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della discriminazione, il fatto che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il Piano Educativo Individualizzato non sia stato impugnato dai genitori davanti al giudice amministrativo. In altri termini, l’atto amministrativo non può certo comprimere un diritto fondamentale, e la mancata impugnazione del PEI non può essere invocata come barriera processuale per legittimare una lesione sostanziale del diritto all’inclusione.
Gli Ermellini, nell’esporre tali principi, hanno posto l’accento sul carattere pieno e incomprimibile del diritto all’istruzione e all’educazione del disabile, rilevando che la frequenza scolastica costituisce il mezzo attraverso cui si realizza concretamente l’integrazione e l’inclusione.
Hanno quindi cassato la decisione della Corte d’Appello che avrebbe avuto come irragionevole conseguenza quella di trasformare la misura compensativa del sostegno – predisposta per favorire e rendere effettiva la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica – in uno strumento dal risultato paradossalmente opposto, ossia la limitazione dell’orario di frequenza.
Tanto più che, ci ricorda il Supremo Collegio, l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito, per espressa previsione normativa, da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse ad un handicap.
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità non si esaurisce dunque nella mera assegnazione di risorse orarie, ma postula la garanzia effettiva della partecipazione alla vita della classe per l’intero orario di frequenza.
La logica dell’inclusione e i doveri dell’amministrazione scolastica
La motivazione della Corte è particolarmente significativa perché restituisce alla scuola la sua funzione costituzionale di sede privilegiata di formazione, socializzazione e partecipazione.
La Corte osserva che la parità dell’orario di frequenza non rappresenta un semplice dato quantitativo, ma costituisce la concreta espressione del dovere della scuola di garantire una partecipazione piena e continuativa al percorso educativo; il tempo scuola rappresenta infatti un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione.
A maggior nella scuola dell’infanzia, dove la distensione temporale, anche attraverso il ricorso a momenti dedicati al gioco, incide sulla costruzione delle dinamiche relazionali.
Una riduzione della frequenza scolastica che risponda a mere esigenze organizzative o come risposta a comportamenti problematici dell’alunno, contraddice lo spirito dell’inclusione scolastica e l’effettività del diritto all’eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria.
In questa prospettiva, è “l’amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione alle esigenze della persona, e non viceversa”. Anche quando il comportamento dell’alunno sia complesso da gestire, la risposta non può essere l’allontanamento, neppure parziale, dalla frequenza scolastica, poiché ciò finirebbe per trasformare la disabilità in un motivo di esclusione.
Questo passaggio è di centrale importanza perché ribadisce che è precipuo compito della scuola approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuovere l’inclusione.
PEI e diritti fondamentali
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il rapporto tra Piano Educativo Individualizzato e la tutela giurisdizionale. La Corte esclude che il PEI possa assumere valore irretrattabile tale da paralizzare la tutela del diritto all’istruzione, come invece sostenuto dalla Corte lagunare: l’atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all’integrazione e all’inclusione scolastica dell’alunno disabile, costituendo tale compressione una condotta discriminatoria, la cui cognizione rientra nella competenza del giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto, fino a disapplicarlo.
Si tratta di un’affermazione di grande interesse pratico, perché chiarisce che il piano educativo, pur essendo uno strumento essenziale di programmazione, non può trasformarsi in un limite invalicabile alla piena esplicazione del diritto all’istruzione. Il baricentro, dunque, resta la tutela della persona e non la mera coerenza formale dell’assetto organizzativo predisposto dalla scuola.
La scuola paritaria
La pronuncia richiama inoltre l’obbligo di inclusione che, per legge, grava pure sulle scuole paritarie. Queste ultime, infatti, svolgendo un servizio pubblico, sono tenute ad accogliere gli alunni con disabilità e a garantire loro il medesimo diritto all’istruzione riconosciuto negli altri contesti scolastici. Non esiste, quindi, una zona attenuata di tutela in ragione della natura privata dell’istituzione scolastica paritaria, quando essa operi nell’ambito del sistema nazionale di istruzione.
Il rilievo della decisione
Si tratta di una pronuncia di straordinaria rilevanza, destinata a incidere in modo significativo e profondo sull’assetto della tutela dell’alunno con disabilità, intervenendo su una questione per la quale non si rinvengono precedenti di legittimità.
La sentenza non si limita a risolvere una controversia individuale, ma chiarisce un principio di sistema: l’accesso all’istruzione, per il minore con disabilità, deve essere effettivo, pieno e non condizionato da soluzioni riduttive che si traducano in una segregazione temporale o funzionale.
La decisione offre così un presidio importante per tutte le famiglie che si confrontano con prassi amministrative o scolastiche tendenti a confinare l’alunno con disabilità in un percorso parziale, giustificato da esigenze logistiche o dall’insufficienza delle misure di supporto. Il principio affermato dalla Cassazione è invece chiaro: la fragilità non può tradursi in una riduzione del diritto, ma impone, invece, un rafforzamento delle garanzie.
Un particolare ringraziamento va al collega di studio Avv. Marco Durigon che con la sua preparazione e capacità ha contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo importante approdo.
Qui il testo della Sentenza n. 23363/2026 con l’esito in sintesi https://www.cortedicassazione.it/it/civile_dettaglio.page?contentId=SZC51467
Qui il testo dell’Ordinanza del Tribunale di Treviso del 20.02.2023
