Scheda di approfondimento N.2: Invalidità civile e handicap nella Sindrome di Down

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 INVALIDITA’ CIVILE E HANDICAP NELLA SINDROME DI DOWN

Rimandando alla scheda di approfondimento n. 1 per quanto riguarda le nozioni di carattere generale, è utile sintetizzare le previsioni in materia di invalidità civile e handicap rivolte solamente a coloro che sono affetti dalla sindrome di DOWN

RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP GRAVE NELLE PERSONE AFFETTE DA SINDROME DI DOWN

Le persone affette da sindrome di DOWN:

Devono essere riconosciute in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92

Tale condizione può essere riconosciuta:

dalla Commissione Medica competente, previa esibizione dell’esame del cariotipo

oppure

direttamente dal proprio medico di famiglia, previa esibizione dell’esame del cariotipo. Ciò evita il passaggio in Commissione e tutte le pratiche burocratiche conseguenti.

Una volta ottenuto il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave, quest’ultima è esentata da future visite di controllo e, quindi, non deve più essere convocata a visita di revisione.

N.B. Questi automatismi sono previsti dalla legge solamente a favore dei soggetti portatori di sindrome di DOWN e riguardano solo l’accertamento dell’handicap, non invece l’accertamento dell’invalidità.

Ricordo che i principali benefici del riconoscimento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3 co. 3, son0:

i permessi e congedi lavorativi a favore della persona che si prende cura del disabile

le agevolazioni nel settore auto tra le quali esenzione del bollo e detrazioni fiscali (solo se vi è anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento)

RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ NELLE PERSONE AFFETTE DA SINDROME DI DOWN

Per quanto riguarda la condizione di invalidità (il cui riconoscimento può dar diritto all’indennità di accompagnamento) nel 2010 è stata diramata una circolare da parte dell’INPS che prescrive:

l’automatico riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai portatori di sindrome di DOWN

l’esonero da visita di revisione

Tuttavia, a differenza degli automatismi previsi per lo stato di handicap –che sono previsti per legge e quindi hanno forza vincolante– lo stesso non può dirsi per gli “automatismi” previsti per l’accertamento dell’invalidità civile. Questi ultimi, infatti, non sono contenuti in una Legge o Atto avente forza di legge dello Stato, ma in una circolare.

Le circolari sono solamente atti interni dell’amministrazione che li ha diramati e sono vincolanti, ma neanche in tutti i casi, solo per il personale che opera per conto di quella amministrazione.

Di conseguenza, la circolare in questione non è vincolante per le Commissioni Mediche che sono composte per la maggior parte da medici dell’ULSS, i quali ben possono discostarsi dai precetti in essa contenuti e non riconoscere l’indennità di accompagnamento al soggetto portatore di sindrome di DOWN.

Ma allora cosa si può fare?

Se si intende contestare il verbale che ha negato l’indennità di accompagnamento a persona affetta da sindrome di DOWN è possibile, entro sei mesi, proporre apposito Ricorso avverso l’INPS e in questa sede, anche appellandosi a quella specifica circolare diramata proprio da INPS, chiedere il riconoscimento dell’indennità predetta.

Se, invece, l’accertamento risale nel tempo, si può provare a richiedere una nuova valutazione per aggravamento (che deve però essere documentato), attendere l’esito di valutazione da parte dell’ULSS e, se non riconosciuta l’indennità di accompagnamento, proporre ricorso avverso l’INPS nelle stesse modalità indicate sopra.

 

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