Tra le tutele riconosciute ai lavoratori con disabilità, vi è anche il diritto ad un congedo retribuito finalizzato alla cura della propria condizione invalidante. Si tratta di un’agevolazione spesso poco conosciuta, ma prevista dalla normativa vigente a favore dei soggetti con invalidità civile superiore al 50%.
In questo articolo esamineremo i requisiti per accedere al beneficio, le modalità di richiesta e gli effetti sul rapporto di lavoro.
Il presupposto: invalidità civile superiore al 50%
Il congedo per cure è riconosciuto al lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile con una percentuale superiore al 50%, indipendentemente dal settore di impiego (pubblico o privato).
La previsione si fonda sull’art. 26, comma 3, della Legge n. 118/1971, che stabilisce il diritto per gli invalidi civili, in possesso del suddetto requisito, a fruire di un periodo annuale di congedo retribuito fino a 30 giorni, per sottoporsi a cure connesse alla patologia invalidante.
Il beneficio è rinnovabile ogni anno e può essere utilizzato anche in modalità frazionata, secondo le necessità terapeutiche del lavoratore.
Modalità di richiesta e documentazione necessaria
Per ottenere il congedo, il lavoratore deve:
- presentare apposita istanza al proprio datore di lavoro
- allegando la richiesta di cure redatta da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale oppure da un sanitario operante presso una struttura pubblica.
Tale certificazione deve contenere l’indicazione chiara della necessità della cura in relazione alla specifica infermità invalidante per la quale è stato riconosciuto lo status di invalido civile.
È bene ricordare che il datore di lavoro non può negare il congedo se sussistono i presupposti di legge e la documentazione è corretta e completa.
Trattamento giuridico ed economico del periodo di congedo
Un aspetto rilevante riguarda gli effetti del congedo sul rapporto di lavoro. La normativa chiarisce che il periodo fruito per cure non è computabile nel periodo di comporto, ovvero quel limite massimo di assenze per malattia oltre il quale il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In altri termini, i giorni di congedo per cure si aggiungono ai normali periodi di malattia, senza intaccarne la disponibilità.
Dal punto di vista retributivo, al lavoratore spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo per le assenze per malattia, salvo disposizioni migliorative.
Obbligo di documentare le cure effettuate
Al termine del congedo, il lavoratore ha l’obbligo di documentare l’effettivo svolgimento delle cure per le quali il congedo era stato richiesto.
La documentazione sanitaria, che attesta l’avvenuta sottoposizione a trattamenti terapeutici, deve essere messa a disposizione del datore di lavoro su richiesta, per evitare contestazioni e per comprovare la legittimità dell’assenza.
Il mancato rispetto di questo adempimento può determinare responsabilità disciplinare e decadenza dal beneficio.
📘 Approfondimento normativo
Art. 7 del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119
“…i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni..”
💡 Suggerimenti utili
- Verifica la percentuale di invalidità civile riconosciuta: il beneficio è riservato solo ai lavoratori con invalidità superiore al 50%.
- Conserva tutta la documentazione sanitaria: sia quella allegata alla richiesta sia quella rilasciata a seguito delle cure.
- Attenzione alla tempistica: il congedo è annuale e non si accumula se non utilizzato.
- In caso di diniego o difficoltà nella fruizione, valuta l’opportunità di rivolgerti a un legale esperto in invalidità civile e disabilità per tutelare i tuoi diritti.
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